Statuto
TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1. E’ costituita l’Associazione denominata "Associazione Nazionale Mediatori e Facilitatori Interspecie”, di seguito chiamata brevemente “Associazione”. Nelle proprie comunicazioni l’Associazione potrà utilizzare anche l’acronomimo “ANAMEFI” o A.NA.ME.F.I.
2. L’Associazione è regolata a norma del libro I Titolo II Capo III articolo 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 14 gennaio 2013 n° 4 e successive modifiche, e dal presente Statuto.
3. L’Associazione non persegue scopo di lucro; è indipendente, apartitica e apolitica.
ARTICOLO 2 - SEDE
1. L’Associazione ha sede legale in Capannoli (PIi).
2. L'Associazione può attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e in altri Paesi, preventivamente approvate dalla Direzione Nazionale.
ARTICOLO 3 - DURATA
1. La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 4 - SCOPI
1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
- valorizzare e tutelare le figure professionali attive nell’ambito della mediazione e facilitazione dei rapporti umano/animale, anche favorendo la formazione professionale e personale delle suddette figure;
- valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti, nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- contribuire al progresso delle tecniche relative e farsi portavoce - nelle sedi e nei modi appropriati - delle esigenze e dei pareri professionali dei propri aderenti;
- promuovere e cementare i vincoli di solidarietà tra gli Associati.
- organizzare e gestire attività di dialogo con i cittadini al fine di garantire la corretta informazione e il rispetto delle regole deontologiche e per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- promuovere attività culturali, di ricerca e studio;
- promuovere ed organizzare convegni, congressi, seminari e corsi di aggiornamento;
- gestire attività editoriali, anche online;
- promuovere e avviare attività di collaborazione con altre entità pubbliche e private, anche attraverso la proposta di convenzioni e protocolli d’intesa;
- gestire il coordinamento e la consulenza delle entità associate, affiliate o comunque collegate attraverso convenzioni e/o protocolli d’intesa;
- collaborare con gli enti di formazioni attivi negli ambiti affini alle attività dell’Associazione e promuoverne il riconoscimento e l’accreditamento;
- tutelare gli interessi degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni;
- ricercare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi propri della categoria;
- favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra realtà operanti nel medesimo territorio.
- offrire ai soci tutte le informazioni di carattere professionale, formativo e legislativo anche attraverso l’organizzazione di appositi servizi;
- promuovere e gestire, anche in collaborazione con le Università e enti privati, attività di tirocinio per studenti e/o professionisti recentemente formati;
- costituire, organizzare e gestire un Registro Nazionale, che riunisca le figure professionali, che operano nell’ambito della mediazione e facilitazione uomo/animale nei campi affini quali a titolo esemplificativo la tutela e la cura del benessere animale. È facoltà della Direzione Nazionale prevedere la creazione di sottosezioni del registro all’interno;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, o convenzionarsi con esse, per il conseguimento dei propri fini sociali.
TITOLO II - SOCI
ARTICOLO 5 - SOCI ORDINARI
1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari tutti i cittadini maggiorenni che svolgono le attività professionale di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a) che facciano richiesta di adesione alla Direzione Nazionale e che siano iscrivibili in una delle due sezioni di cui all’articolo 4 comma 1 lettera m). La richiesta di adesione deve essere presentata su apposito modulo in carta semplice.
2 La valutazione in merito alla iscrivibilità è competenza della Direzione Nazionale che valuterà il curriculum del candidato attestante le competenze specifiche e lo svolgimento dell’attività professionale e gli eventuali titoli abilitativi, tra i quali potranno figurare, a titolo esemplificativo:
- esame di abilitazione presso un’apposita commissione d’esame secondo quanto stabilito da apposito regolamento
- frequenza di un corso professionalizzante avente uno standard minimo stabilito da apposito regolamento
- possesso di certificazione rilasciata da enti terzi equipollente ai criteri previsti dai protocolli A.P.I.S.D.
3. I soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti nella Direzione Nazionale.
4. L’ammontare della quota sociale dei soci ordinari è stabilito dalla Direzione Nazionale. 5. La quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.
ARTICOLO 6 - SOCI FONDATORI
1. Fanno parte dell’Associazione in qualità di soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
2. I soci fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti nella Direzione Nazionale.
3. I soci fondatori hanno diritto ad essere iscritti in una o più delle sezioni individuate dall’articolo 4 comma 1 lettera m).
ARTICOLO 7 - SOCI ONORARI
1. La Direzione Nazionale può nominare Soci Onorari persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari meriti o abbiano contribuito in modo significativo al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione.
2 . La nomina a Socio Onorario è deliberata dalla Direzione Nazionale a maggioranza semplice dei suoi membri.
3. I Soci Onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche sociali.
4. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
5. I Soci Onorari possono partecipare alle attività dell'Associazione secondo le modalità stabilite dalla Direzione Nazionale e possono essere invitati alle assemblee, senza diritto di voto.
6. La Direzione Nazionale può revocare la nomina a Socio Onorario qualora vengano meno i requisiti che ne hanno giustificato la nomina o per gravi motivi, previa comunicazione scritta all'interessato.
7. I soci onorari hanno diritto ad essere iscritti in una o più delle sezioni individuate dall’articolo 4 comma 1 lettera m), qualora la Direzione Nazionale ritenga che ricorrano i requisiti necessari.
ARTICOLO 8 - SOSTENITORI
1. I sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione ed avendo interessi e competenze affini, intendono contribuire al suo sviluppo, anche attraverso contributi e sostegno economico.
2. I sostenitori non sono soci dell’Associazione e non hanno diritto di voto in Assemblea.
3. L’ammontare della quota sociale dei soci sostenitori è stabilito dalla Direzione Nazionale.
4. I sostenitori non hanno diritto ad essere iscritti in una o più delle sezioni individuate dall’articolo 4 comma 1 lettera m).
ARTICOLO 9 - AMMISSIONE E RECESSO DEI SOCI
1. Il candidato a socio ordinario, deve compilare il modulo di iscrizione predisposto dalla Direzione Nazionale, disponibile in segreteria o sul sito internet dell’Associazione. L’ammissione dei soci, se sussistono i presupposti previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti, è deliberata dalla Direzione Nazionale.
2. La Direzione Nazionale può autorizzare l’ammissione di soci nelle diverse categorie previste se per le qualifiche personali l’appartenenza del candidato all’Associazione è ritenuta utile agli scopi riportati all’art. 4.
3. La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni, previa delibera motivata del Collegio dei Probiviri, per:
- la mancata corresponsione della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno;
- la violazione delle norme del Codice di condotta che prevedono l’espulsione;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità professionale e/o personale.
4. Il provvedimento di esclusione, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 4 del presente articolo, o l’eventuale mancata accettazione della domanda di ammissione a socio, pronunciati dalla Direzione Nazionale o dal Collegio dei Probiviri, devono essere motivati e comunicati per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di essi l’associato escluso, o l’aspirante socio respinto, può proporre appello al Collegio dei Probiviri dei soci, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Direzione Nazionale a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; L’Assemblea dovrà riunirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
ARTICOLO 10 - OBBLIGO FORMATIVO DEI SOCI
1. L’Associazione attua l’aggiornamento delle competenze degli iscritti attraverso centri di formazione organizzati secondo quanto stabilito dalla Direzione Nazionale e con il coordinamento del Comitato Tecnico.
2. Gli associati hanno il dovere di mantenere il proprio livello di competenze aggiornato attraverso la partecipazione alle attività formative che l’Associazione organizza in proprio, o tramite soggetti appositamente delegati.
TITOLO III - ACCORDI DI COLLABORAZIONE
ARTICOLO 11 - COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
1. Al fine di rafforzare la presenza sul territorio, l’Associazione potrà stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni aventi finalità analoghe e i cui soci abbiano requisiti comparabili a quelli dell’Associazione stessa.
2. I soci di tali Enti potranno partecipare alle attività dell’Associazione secondo quanto stabilito con apposito regolamento attuativo dell’accordo, approvato dal Consiglio Direttivo.
3. I diritti e i doveri dei rispettivi associati sono regolati negli accordi di collaborazione di volta in volta stipulati tra l’Associazione e le singole associazioni collaboranti. In ogni caso è esclusa la possibilità che gli associati di tali enti possano acquisire il diritto di voto in Assemblea.
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 12 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- La Direzione Nazionale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Organo di Controllo.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci Fondatori e dai soci Ordinari in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale,
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato può assommare fino a 3 (tre) deleghe oltre il proprio voto.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera della Direzione Nazionale, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri della Direzione Nazionale; b) su richiesta motivata ed indirizzata alla Direzione Nazionale da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, i rimanenti membri della Direzione Nazionale devono procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o, in alternativa email, o altro strumento elettronico equivalente, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. 8. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione, o in altro luogo stabilito dalla Direzione Nazionale.
ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dalla Direzione Nazionale;
- approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dalla Direzione Nazionale;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri della Direzione Nazionale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito ai ricorsi presentati a seguito delle decisioni prese dalla Direzione Nazionale e dal Collegio dei Probiviri in merito alle domande di ammissione e alle espulsioni; f) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte della Direzione Nazionale o da altro organo sociale. 2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. 3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.
ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI: REGOLE DI VOTO
1. Ciascun socio ordinario e ciascuno socio fondatore ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
ARTICOLO 17 - DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori e tra i soci ordinari in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione della nuova Direzione Nazionale.
ARTICOLO 18 - LA DIREZIONE NAZIONALE: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO
1. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. La Direzione Nazionale può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
4. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni della Direzione Nazionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
ARTICOLO 19 - COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La Direzione Nazionale è investita dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono svolte dalla medesima persona;
e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione dei soci;
f) nominare eventuali soci onorari;
g) decidere sull’eventuale individuazioni di sezioni secondarie all’interno delle due macrosezioni individuate all’articolo 4 comma 1 lettera m).
h) decidere sull’attivazione dei comitati e nominarne i membri;
i) nominare e/o revocare il Direttore e i membri, sentito il Direttore stesso, del Comitato Tecnico;
j) redigere e attuare il codice di condotta, punto di riferimento etico e deontologico dell’Associazione, e gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
k) redigere e attuare i protocolli di valutazione professionale e di formazione;
l) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
m) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
n) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
p) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
q) approvare e/o revocare il riconoscimento delle Scuole di Formazione che collaborano con l’Associazione;
r) deliberare in merito ai requisiti, alle modalità, ai programmi ed ai sistemi di valutazione delle attività promosse e gestite dalle scuole di formazione con cui l’Associazione collabora; s) t) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti interni; adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
u) costituire e/o sciogliere sezioni locali dell’Associazione, nominandone o revocandone i membri e il presidente;
v) istituire altresì sottosezioni, nell’ambito delle sezioni locali, per ragioni organizzative locali;
w) nominare responsabili locali, ove non sia possibile costituire una sezione.
2. La Direzione Nazionale può attribuire ad uno o più degli associati, o anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei probiviri è l’organismo di mediazione e appello dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori e tra i soci ordinari in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 3 (tre) membri.
2. Non può essere eletto nel Collegio e, se nominato, decade dalla carica, chi sia interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
3. I componenti durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
4. È compito del Collegio:
a) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati avverso gli atti del Consiglio Direttivo in merito alle domande di ammissione, alle sanzioni verso gli associati e/o alle espulsioni;
b) decidere in merito alle controversie tra soci ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali. Il lodo non è appellabile;
5. Il collegio si riunisce solo nel caso si sia reso necessario su indicazione del Consiglio Direttivo, o dietro richiesta di 1/10 (un decimo) degli associati.
ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO
1. l’Organo di Controllo è l’organismo verifica e controllo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori e tra i soci ordinari in regola con il versamento della eventuale quota associativa. L’organo è monocratico.
2. Non può essere eletto nel Collegio e, se nominato, decade dalla carica, chi sia interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
3. l’Organo di Controllo dura in carica 5 (cinque) anni senza limiti di mandato.
4. È compito dell’Organo di Controllo avviare procedimenti disciplinari e sanzioni nei confronti degli associati, secondo quanto previsto dal Codice di Condotta e degli eventuali regolamenti, motu proprio, o dietro segnalazione della Direzione Nazionale, Le decisioni del’Organo sono sempre appellabili presso il Collegio dei Probi Viri.
ARTICOLO 22 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE NAZIONALE
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla Direzione Nazionale;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
d) perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause di cessazione previste dal presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma si procede a sostituzione tramite elezione suppletiva da effettuarsi durante la prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato della Direzione Nazionale vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri prima che sia possibile procedere all’elezione suppletiva, o alla ratifica assembleare, l'intera Direzione Nazionale si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione della Direzione Nazionale. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
TITOLO V – ALTRI RUOLI E ORGANI
ARTICOLO 23 - PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato da e tra i componenti della Direzione Nazionale e resta in carica per lo stesso periodo di durata della Direzione Nazionale che ha proceduto alla sua nomina.
3. La carica di Presidente può essere revocata dalla Direzione Nazionale con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta alla Direzione Nazionale.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e della Direzione Nazionale;
c) adottare, se necessario, provvedimenti urgenti, da sottoporre entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e la Direzione Nazionale;
e) sopraintendere alla gestione contabile ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo spetta alla Direzione Nazionale conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Il Presidente, previa delibera della Direzione Nazionale, potrà dotarsi di un fondo per la copertura delle spese di rappresentanza necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
ARTICOLO 24 - SEGRETARIO
1. Il Segretario dell’Associazione è nominato da e tra i membri della Direzione Nazionale su proposta del Presidente e resta in carica per lo stesso periodo di durata della Direzione Nazionale che ha proceduto alla sua nomina.
2. Il Segretario:
a) organizza e gestisce la Segreteria Nazionale, se presente;
b) è responsabile dell’attività di organizzazione delle riunioni della Direzione Nazionale e delle Assemblee, con specifico riferimento alla diramazione delle convocazioni, alla logistica ed alle eventuali verbalizzazioni;
c) gestisce i rapporti con i soci e l’attività di promozione di altre adesioni;
d) fornisce supporto agli eventi organizzati dalle sezioni locali quando richiesto;
e) cura la conservazione e l’aggiornamento dei registri associativi;
f) ha la responsabilità in materia di privacy e sicurezza sul lavoro;
g) svolge qualsiasi altra attività complementare a quelle sopraelencate di iniziativa o su incarico specifico del Presidente o della Direzione Nazionale.
3. Il Segretario è membro della Direzione Nazionale.
4. Il Segretario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza.
5. Nello svolgimento delle sue funzioni il segretario può farsi assistere da una struttura di carattere tecnico denominata Segreteria Nazionale, composta da volontari, dipendenti, o collaboratori retribuiti, selezionati dal Segretario stesso, in accordo con la Direzione Nazionale.
6. Il Segretario può assumere rappresentanza dell’Associazione nei limiti di specifiche deleghe ad acta del Presidente della Direzione Nazionale?). Inoltre gli sono attribuiti dalla Direzione Nazionale tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l’espletamento delle attività di sua competenza.
ARTICOLO 25 - TESORIERE
1. Il Tesoriere dell’Associazione è nominato da e tra i membri della Direzione Nazionale su proposta del Presidente e resta in carica per lo stesso periodo di durata della Direzione Nazionale che ha proceduto alla sua nomina.
2. Il Tesoriere ha la responsabilità dell’amministrazione e della finanza dell’Associazione. Egli deve assicurare il pieno rispetto delle normative civilistiche e fiscali, anche attraverso la sistematica verifica dell’adeguatezza delle procedure amministrative, contabili e fiscali. Deve altresì valutare i fabbisogni finanziari dell’Associazione, pianificando le fonti di approvvigionamento e garantire la cura degli aspetti patrimoniali.
3. Il Tesoriere predispone nei termini di legge e di Statuto il progetto di bilancio, sia consuntivo che preventivo, che presenterà alla Direzione Nazionale. In tal senso ha facoltà di affidare la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali e dell’amministrazione del personale dell’Associazione a società o professionisti terzi debitamente abilitati.
4. Il Tesoriere può assumere rappresentanza dell’Associazione nei limiti di specifiche deleghe ad acta del Presidente della Direzione Nazionale. Inoltre gli sono attribuiti dalla Direzione Nazionale tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l’espletamento delle attività di sua competenza.
ARTICOLO 26 - COMITATI
1. I Comitati vengono istituiti, e revocati, dalla Direzione Nazionale allo scopo di approfondire specifiche tematiche di interesse per i soci, coerenti con la missione dell’Associazione e funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. Nei Comitati possono svolgere attività anche non soci.
2. L’attività dei Comitati può essere regolata e disciplinata da un regolamento emesso dalla Direzione Nazionale.
3. La Direzione Nazionale provvede anche alla nomina del Presidente di Comitato, responsabile dell’attività e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Comitato. La nomina avviene in via diretta o per autocandidatura dei soci.
ARTICOLO 27 - COMITATO TECNICO
1. La Direzione Nazionale può nominare, con scopi di studio, documentazione, ricerca, pubblicistica e consulenza tecnico-scientifica, un Comitato Tecnico il cui Direttore è nominato dalla Direzione Nazionale. Sentito il Direttore, La Direzione nomina anche gli altri membri del Comitato.
2. Il Comitato Tecnico svolge mansioni ed incarichi conferiti dalla Direzione Nazionale e ha funzione di controllo e verifica sui programmi e sulle modalità di funzionamento di corsi o altre attività formative promossi e gestiti dall’Associazione, dalle Scuole di Formazione e/o dai Centri di Formazione riconosciuti o collaboranti con l’Associazione.
3. La Direzione Nazionale delibera le risorse ed altre funzioni del Comitato.
4. Il Comitato Tecnico:
a) promuove ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative, le risorse e gli scopi dell’Associazione;
b) assiste la Direzione Nazionale nella verifica dei programmi di formazione e aggiornamento proposti agli associati;
c) fornisce consulenza, se interpellato, in merito alla redazione dei protocolli e dei regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale;
d) cura la pubblicazione degli studi prodotti dall’Associazione e dai suoi associati.
5. I membri del Comitato rimangono in carica senza limiti di tempo. L’incarico, compreso quello del Direttore del Comitato può cessare per morte, dimissioni volontarie, revoca o sostituzione da parte della Direzione Nazionale.
TITOLO VI – SEZIONI E SOTTOSEZIONI
ARTICOLO 28 - SEZIONI E SOTTOSEZIONI
1. Le sezioni sono l’organo territoriale operativo dell’Associazione e la loro attività si svolge secondo le linee-guida individuate dalla Direzione Nazionale.
2. La Direzione Nazionale, tenuto anche conto del numero dei soci e dell’attività di un territorio, stabilisce se costituire e/o far cessare una sezione, nominando contestualmente il Presidente e i componenti. La Direzione Nazionale può in ogni momento revocare l’incarico assegnato, chiudendo la sezione, o destituendone i singoli componenti.
3. Le sezioni si dedicano all’integrazione e al coordinamento dei soci sul territorio; promuovono l’attività associativa assicurandone nel contempo il regolare svolgimento; fungono da collegamento tra soci, Direzione Nazionale e Comitati, in coerenza con la missione e gli obiettivi dell’Associazione.
4. Il Presidente di sezione può richiedere alla Direzione Nazionale di istituire sottosezioni su base territoriale più ridotta, per una più ampia copertura del territorio e può affidare incarichi organizzativi ai soci più attivi che collaborano per il miglior funzionamento della sezione stessa.
5. La Direzione Nazionale, nell’attesa che ci sia il numero di soci sufficiente a costituire una sezione, può nominare un responsabile locale che rappresenti l’Associazione sul territorio e curi i rapporti con gli associati. L’ambito operativo del Responsabile è stabilito dalla Direzione ramite l’atto di nomina.
TITOLO VII – PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO
ARTICOLO 29 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 30 - RISORSE ECONOMICHE
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività commerciali di natura secondaria e strumentale;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi delle norme vigenti.
ARTICOLO 31 - BILANCIO
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile la Direzione Nazionale sottopone all’Assemblea - per l’approvazione - il rendiconto finanziario relativo all’anno precedente.
TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria - su proposta della Direzione Nazionale – nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il liquidatore o il Collegio di liquidazione dovranno procedere all’espletamento del loro mandato a norma di legge, con l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra associazione - designata dall’Assemblea - che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità, ovvero secondo le disposizioni di legge vigenti.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
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CODICE DEONTOLOGICO

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